Disponibilità autentica delle sottoscrizioni in materia elettorale.

Ai sensi dell’Art. 14 della LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è predisposto e conservato un Elenco degli avvocati che hanno dato la propria disponibilità per le autentiche delle liste in materia elettorale, che si pubblica a seguire.

ELENCO DISPONIBILITA’ aggiornato al 07.03.2023