Tribunale di Ragusa – Istanze di liquidazione spese di giustizia, cosa cambia dal 1.10.2026
Data:
2 Ottobre 2026
Facendo seguito alle precedenti circolari della Corte di Appello di Catania relative alle istanze di liquidazione delle spese di giustizia ed alla necessità di indicare l’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di ulteriori circolari esplicative e del confronto avuto con l’ufficio spese di giustizia presso il Tribunale di Ragusa, si è addivenuti alla conclusione che non è necessario produrre il certificato rilasciato dall’Ordine, ma ogni istanza deve essere integrata con l’autocertificazione che attesti l’inserimento nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato e la permanenza dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 80 del DPR 115/2002.
A titolo meramente esemplificativo, è sufficiente la seguente formula:
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, si dichiara:
- Di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati di Ragusa dal _________________ e sino ad oggi ininterrottamente;
- Di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 80 e 81 del T.U. D.P.R. 115/2002, dal ______________, data della delibera di iscrizione, in materia di (specificare D. CIVILE, D. PENALE o D. AMMINISTRATIVO) sino ad oggi ininterrottamente;
- Che a carico dell’iscritto non risultano sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti.
Appare utile segnalare che le istanze di liquidazione che verranno presentate senza l’autocertificazione richiesta o l’integrazione di una attestazione paritetica, verranno rigettate.
Per ulteriori chiarimenti consultare la circolare allegata.
Allegati (1)
Ultimo aggiornamento
2 Ottobre 2026, 10:06
Ordine degli Avvocati di Ragusa