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Disponibilità autentica delle sottoscrizioni in materia elettorale.

Ai sensi dell’Art. 14 della LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è predisposto e conservato un Elenco degli avvocati che hanno dato la propria disponibilità per le autentiche delle liste in materia elettorale, che si pubblica a seguire.

In merito all’autentica delle firme in materia elettorale la Prefettura di Ragusa ci ha fatto pervenire le istruzioni per una corretta autentica. A tale scopo è necessario che l’avvocato apponga oltre la firma anche il proprio timbro professionale aggiungendo il riferimento del numero di iscrizione all’Albo.

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